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“Villaggio di Babbo Natale”: quali autorizzazioni deve rilasciare l’Ente alla ditta che se ne occupa?

Bufarale Andrea • 3 Gennaio 2022

villaggio-di-babbo-natale-autorizzazioniLa risposta ad un quesito in materia di Polizia e Sicurezza, nello specifico riguardante le autorizzazioni che deve rilasciare un Ente Pubblico alla ditta che si occupa del cosiddetto “Villaggio di Babbo Natale”, a cura del Dottor Andrea Bufarale.


Questo Ente ha affidato ad una società i servizi di allestimento del cd “Villaggio di Babbo Natale” costituito da casette per esposizione di prodotti tipici, pupazzi gonfiabili, decorazioni ed animazione per bambini. Si chiede se e quali sono le ulteriori autorizzazioni che bisogna rilasciare alla ditta.

a cura di Andrea Bufarale

“Villaggio di Babbo Natale”: autorizzazioni che deve rilasciare l’Ente alla ditta che se ne occupa

Per rispondere al quesito proposto, bisogna innanzitutto verificare quali tra le attività oggetto del “Villaggio di Babbo Natale” costituiscano attività di pubblico spettacolo e pertanto soggette ad apposita normativa di pubblica sicurezza.

Nel caso prospettato, infatti, l’attività di pubblico spettacolo sembra essere residuale ed essere riferita unicamente ai gonfiabili, se rientranti nell’attività di spettacolo viaggiante, e all’animazione per bambini.

Consigliamo comunque, ad ogni buon conto, e considerato il prevedibile afflusso di pubblico, di applicare in ogni caso le disposizioni di sicurezza previste nella Circ. 18 luglio 2018, n. 11001/1/110 (10) del Ministero dell’Interno, il quale prevede che venga prodotta, con congruo preavviso, una relazione di professionista abilitato contenente le misure di safety/security che si intendono adottare, comprensiva di un piano di gestione delle emergenze e delle misure anti Covid 19.

Dal punto di vista autorizzatorio, poiché l’iniziativa sembra svolgersi su più giorni, oltre alla concessione di occupazione del suolo pubblico, con le relative prescrizioni relative alla viabilità, stabilite di concerto con la Polizia Locale, per le attività di pubblico spettacolo come sopra richiamate sarà necessaria autorizzazione ex art. 68 T.U.L.P.S. (per le attrazioni gonfiabili ex art. 69 T.U.L.P.S.), che, nel caso di area non delimitata occasionalmente utilizzata per il pubblico spettacolo e priva di strutture per lo stazionamento del pubblico, potrà essere rilasciata ai sensi del Titolo IX della regola tecnica allegata al D.M. 19 agosto 1996.

 

Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]
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